L.R.T. 11.12.1998 n. 91
Art. 01 - Finalità
L.R. 21 marzo 2000, n. 39
Art. 01 - Oggetto
1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani,
vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
2. La presente legge, in particolare:
L.R. 6 aprile 2000, n. 56
Art. 01 - Finalità
L.R. 28 dicembre 2000, n. 82
COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E NORME DI
FUNZIONAMENTO
Art. 01 - Oggetto
L.R. 3 gennaio 2005, n. 7
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE
Art. 01 - Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i
prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e
riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.
Norme in materia di bonifica (LR 5 Maggio 1994)
Organizzazione del territorio e pianificazione degli interventi.
Art. 5
Comprensori di bonifica.
1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso in comprensori.

