Raccolta di quesiti e risposte
- Cos’è un comprensorio di bonifica?
- Chi sono i Consorziati?
- Cos’è il Contributo Consortile o di Bonifica?
- Quali sono i Benefici prodotti dalla Bonifica nel Comprensorio?
- Quali sono le opere di bonifica?
- A chi appartengono le opere di bonifica?
- Chi sostiene le spese delle opere di bonifica?
- Come vengono ripartite le spese tra i Consorziati?
- Cos’è il Piano di classifica?
- Cos’è il "potere impositivo"?
- Che cos’è l’Avviso di Pagamento?
- Come si legge l’Avviso di Pagamento?
- Se non pago l’avviso di pagamento cosa succede?
- Se ho venduto, affittato, o sono solo uno dei comproprietari dell'immobile gravato dal contributo come devo comportarmi?
- Il Contributo di Bonifica è deducibile?
- Che devo fare per sapere se pago in misura giusta?
- Oltre ai terreni, sono soggetti a contributo di bonifica anche le abitazioni?
- C’è un termine di prescrizione del Contributo di Bonifica?
- A chi spetta la dimostrazione del beneficio (vantaggio) ottenuto dall’immobile (fondo) a seguito delle opere/attività di bonifica?
Un’area territoriale, delimitata e classificata dalla Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica o una Comunità Montana a cui la Regione ha attribuito le funzioni di Consorzio di Bonifica.
Tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel comprensorio di bonifica se coincidente con il perimetro di contribuenza, o nel perimetro di contribuenza se non coincidente.
I contributi ai Consorzi di Bonifica sono disciplinati dall’Art. 21 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933, n° 215. Il contributo consortile, così come specificato all’art. 4 della L.R. 38/2003 in sostituzione dell’art. 16 della 34/94, costituisce la quota dovuta da ciascuno consorziato per le spese di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 4, comma 1, lettera b, della L.R. 34/94 (in sintesi: contribuzione da parte dei proprietari di immobili sulle spese per la realizzazione di opere dalle quali derivino agli immobili stessi particolari benefici e concorso sulla manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica) nonché per le spese di funzionamento del consorzio. L’ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.
A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale.
Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’articolo 21 del R.D. 13 Febbraio 1933, n° 215.
La “tenuta” del territorio di riferimento, in termini di maggior sicurezza contro possibilità di alluvionamento o di dissesti idrogeologici, è fortemente collegata (naturalmente in condizioni ordinarie, indipendenti da fattori naturali o antropici straordinari) alla presenza e mantenimento in efficienza delle opere idrauliche e di bonifica presenti.
Queste opere (briglie, cioè manufatti trasversali al corso d’acqua che riducendo le pendenze degli alvei, riducono sostanzialmente la velocità dell’acqua stessa e quindi la sua capacità dirompente; repellenti o pennelli che orientano la direzione delle acque; difese di sponda ecc. ecc.) sono, nel nostro Comprensorio, diverse migliaia e ne costituiscono l’ossatura su cui poggia l’intero sistema abitativo, produttivo, infrastrutturale e ambientale. La loro presenza e efficienza è ancor più importante e necessaria se si pensa al notevole aggravamento generale che ha subito il territorio a causa dello spopolamento della montagna e dell’abbandono delle coltivazioni agrarie e boschive, con conseguente perdita di tutto quel tessuto di sistemazioni dei suoli e delle acque superficiali che contribuivano al mantenimento dell’intero sistema. Contemporaneamente, si è assistito e il fenomeno continua anche oggi, all’aumento degli insediamenti sia abitativi che (in particolare) produttivi e infrastrutturali nei fondovalle, con variazioni urbanistiche complesse, sempre più legate e direttamente dipendenti, in termini di sicurezza idraulica, alle opere idrauliche e di bonifica presenti e alle nuove opere che si rendono di volta in volta necessarie per stare al passo con le mutate condizioni nell’uso e assetto dei suoli.
Ciò premesso, in via esemplificativa, i benefici che sono prodotti con l’attività di bonifica, sono conseguenti alla presenza e mantenimento in efficienza di tutte quelle opere idrauliche e di bonifica, oltre alle nuove opere, che sono correlate, per localizzazione, costruzione e finalità, a determinati immobili e/o a particolari aree del comprensorio, che da esse ne traggono un beneficio specifico. E’ infatti evidente che immobili agricoli e non agricoli (fabbricati di civile abitazione, sedi di uffici, negozi o altri servizi e fabbricati industriali) traggano vantaggio dal risanamento idraulico del territorio e dal corretto funzionamento del complesso sistema di deflusso assicurato dal reticolo idraulico consortile.
Sono le opere che si vedono nel reticolo idraulico comprensoriale, che servono per ridurre la pendenza degli alvei e quindi la velocità della corrente (briglie), opere di difesa dalle esondazioni, repellenti o pennelli che orientano la direzione della corrente a difesa dei centri abitati, ricentramenti degli alvei fluviali/torrentizi, bonifiche vegetazionali, ecc. ecc.
Al demanio dello Stato e della Regione.
La spesa per l'esecuzione è sostenuta dallo Stato o dalla Regione (nuove opere). A tale spesa concorrono con le modalità stabilite nella L.R. 34/1994 e ss.mm.ii, i privati nei casi che tali opere portino un particolare beneficio ai loro immobili. Le spese per la manutenzione, l'esercizio e la custodia è sostenuta dai consorziati attraverso il contributo di bonifica.
In ragione del beneficio ricavato dai singoli immobili dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica.
Il Piano di Classifica è uno strumento che, mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i benefici specifici che gli immobili ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza di un determinato comprensorio traggono dalla bonifica. Il Piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.
Il potere (che la legge assegna ai Consorzi di bonifica) di imporre contributi ai consorziati per far fronte alle spese di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti, nonché di funzionamento dell’Ente.
L’avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuenza provvisori. L’avviso può essere inviato sia dalla Comunità Montana, sia da un Soggetto esterno a ciò incaricato.
Nella parte frontale dell’avviso di pagamento sono riportati i dati sia dell’Ente impositore, sia del Soggetto titolare del servizio di spedizione/riscossione, se diverso dalla Comunità Montana, sia, ancora, le generalità del contribuente (indirizzo, codice fiscale), le somme contributive dovute.
Nel foglio successivo sono contenute alcune spiegazioni sull’Avviso stesso, con particolare riferimento ai dati e ai codici riferiti agli immobili soggetti a contribuzione, quali ad esempio:
Prg=Progressivo; T=Terreno; F=Fabbricato; Fgl=Foglio catastale; Map=appale catastale; Sub= Subalterno; Consist.=Consistenza in vani o Metri quadri; Cl=Classe; IB=Indice di Beneficio; AQ=Aliquota; VI=Valore Immobili; RC/RD=Rendita Catastale/Dominicale.
Segue l’elenco degli immobili e l’informativa dei recapiti degli Uffici dell’Ente per ulteriori informazioni e chiarimenti e come procedere per un eventuale ricorso.
La pagina finale comprende il bollettino RAV utilizzabile per il versamento; indicazioni “come e dove pagare”; una esemplificazione del calcolo del contributo e ulteriori comunicazioni informative sul contributo consortile, sul Comprensorio di Bonifica e la Comunità Montana.
Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi alla scadenza riportata nell’avviso stesso, il concessionario provvede a stampare e a notificare la cartella di pagamento. In questo caso l’importo dell’avviso risulterà maggiorato dei diritti di notifica.
I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà, gravano direttamente sull'immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. N. 215/1933). Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazione solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).
Usufrutto, Uso ed Abitazione. In caso sussistano sul bene diritti reali parziali, il contributo arriva al proprietario. L'art. 15, commi VI e VII della L. n. 34/1994 si esprime in questi termini: (comma VI) "Le attribuzioni di cui al comma V (diritti e doveri dei consorziati), anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore e dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base a contratto, al pagamento del contributo consortile. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma VI, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile".
In sostanza i destinatari del contributo consortile saranno coloro che hanno diritti reali parziali sugli immobili (usufruttuari, enfiteuti, ecc.), solo quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza del tribunale, opportunamente presentata agli uffici del Consorzio.
Se l'immobile viene venduto dal proprietario che e' stato fino ad ora soggetto al pagamento del contributo spetta a lui l’onere di comunicare alla Comunità Montana l’avvenuta modificazione della proprietà.
I contributi dei consorzi di bonifica, in quanto obbligatori, sono deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, Dpr 917/86).
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Pertanto, con la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta per il quale si è provveduto al versamento, è possibile indicare nel rigo “altri oneri deducibili ” l’ammontare del contributo consortile con la descrizione “Bonifica”;
L'imponibile del contributo è calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni e sulla base degli indici di beneficio relativi all'area sulla quale l'immobile è situato. Tali indici sono un moltiplicatore della rendita catastale e del reddito dominicale il cui prodotto dovrebbe risultare pari al contributo consortile richiesto. A tal fine il Consorzio elabora un Piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. Per conoscere l'indice di contribuenza che e' stato assegnato all'immobile in questione bisogna richiedere al Consorzio una copia del piano di classifica e individuare nelle planimetrie l'esatta collocazione dell'immobile per vedere quale indice e' stato assegnato alla zona in cui esso ricade. Tale operazione puo' risultare complessa e conviene effettuarla insieme al personale del Consorzio stesso. Il contributo racchiude una quota destinata al recupero delle spese di funzionamento non ripartibili come (Formazione e Recapito Ruoli, Servizi U.R.P.), una quota per le spese di funzionamento ripartibili (Spese Amministrative e Generali) e una quota Lavori destinata al recupero delle spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori sui corsi d'acqua e la manutenzione degli impianti di Sollevamento Meccanico.
Il contributo al consorzio di bonifica è dovuto indipendentemente dalla natura agricola o extra agricola dell’immobile compreso nel perimetro consortile (Cassazione, Sezioni Unite, n° 968 del 30 Gennaio 1998) e quindi si applica anche a tutti gli edifici adibiti a usi non agricoli, quali le abitazioni, gli appartamenti, i negozi ecc. ecc.
I diritti di credito del Consorzio vanno esercitati in termini di prescrizione, che per i tributi è di 10 anni (da ultimo Cassazione, sezione V, 18432/2005) e decorre da quando il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 Codice Civile): quindi dallo spirare dell’anno finanziario cui si riferisce il contributo.
Con la sentenza 14 Ottobre 1996, n° 8960, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “l’obbligo di contribuire alle opere di un Consorzio di Bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi dell’articolo 860 del Codice Civile e dell’articolo 10 del RD 13 Febbraio 1933 n° 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro di contribuenza consortile e che tragga vantaggio (beneficio) da quelle opere; questo vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extragricola del bene”.
Con sentenza delle medesime Sezioni Unite, 30 Gennaio 1998, n° 968, è stato poi precisato che, indipendentemente dalla natura agricola o extragricola dell’immobile, la sua collocazione nel perimetro di contribuenza fa presumere l’esistenza di un beneficio. Se invece l’immobile è situato in un Comprensorio di Bonifica non ancora incluso in un perimetro di contribuenza, l’onere di provare il beneficio spetta di volta in volta al Consorzio. Il rilievo secondo il quale ad esempio “da tempo immemorabile non sono state eseguite opere in bonifica” non è sufficiente ad evitare la contribuzione da parte del consorziato. L’opera o le opere/lavori eseguiti anche molti anni prima, basta ad affermare che l’immobile inserito nel perimetro di contribuenza, beneficia di tali opere, pertanto il proprietario deve procedere al pagamento della contribuzione determinata dal Consorzio secondo i meccanismi stabiliti nel piano di classifica, tradotti operativamente nel riparto annuale della contribuenza. Nella eventuale contestazione, spetta al proprietario dimostrare l’inesistenza di tali benefici. (onere della prova).

